Importazione
Sono esenti dai diritti doganali i beni che il viaggiatore, in arrivo da un Paese non facente parte dell’Unione Europea, porta con sé nel proprio bagaglio personale, purché tali importazioni abbiano carattere occasionale e i beni siano destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore e purché il loro valore non superi complessivamente 300 euro per viaggiatore; detto importo è aumentato a 430 euro nel caso di arrivo in aereo e via mare.
Se il valore del bene supera i citati importi, il viaggiatore è tenuto al pagamento dei diritti doganali afferenti all’intero valore del bene acquistato. Il limite dei 300 euro e dei 430 euro si riduce a 150 euro per i viaggiatori minori di 15 anni, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato.
Tabacchi, alcol e bevande alcoliche
Importazione esente da dazio doganale
Bene | Quantità di importazione consentita |
Prodotti del Tabacco | |
Sigarette | 200 pezzi |
Sigaretti (massimo 3 g. ciascuno) | 100 pezzi |
Sigari | 50 pezzi |
Tabacco da fumo | 250 grammi |
Alcool e bevande alcoliche | |
Alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico non superiore a 22% vol. | 2 litri |
Alcol o bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22% vol. o Alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico pari o superiore a 80% vol. | 1 litro |
Vino tranquillo | 4 litri |
Birra | 16 litri |
Esportazione
Non sono previsti limiti di valore o quantitativi per le esportazioni di beni a seguito del viaggiatore in partenza per un Paese non facente parte dell’Unione Europea.
Valuta
Il trasporto al seguito di denaro contante o di valori assimilati (strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore) è libero per importi complessivi inferiori a 10.000 euro. È invece necessario compilare una dichiarazione, da sottoscrivere e depositare esclusivamente presso gli uffici doganali al momento dell’entrata nello Stato o in uscita dallo stesso, quando si trasportano somme pari o superiori a 10.000 euro. La misura si applica a tutti i movimenti da e verso paesi extracomunitari. La mancata dichiarazione costituisce violazione della normativa valutaria (multa fino al 50% dell'importo eccedente).
Specie protette (flora, fauna e prodotti derivati)
Il viaggiatore che volesse importare specie protette deve esibire, oltre ad altri documenti, il certificato CITES di autorizzazione all’esportazione, rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza.
Sono assolutamente vietate le importazioni a scopo commerciale di alcune specie protette gravemente minacciate di estinzione ed iscritte all’appendice I della Convenzione di Washington.
Per una completa consultazione si rinvia alle informazioni rinvenibili al link: www.speciesplus.net.
Beni culturali
Importazione
Il viaggiatore che importi un bene culturale lo deve dichiarare in dogana per l’applicazione della relativa fiscalità: per la determinazione del valore è necessario esibire la fattura di acquisto o un titolo equivalente. L’interessato, espletate le formalità doganali, può richiedere all’Ufficio Esportazione del Ministero della Cultura il rilascio del certificato di avvenuta importazione.
Esportazione (temporanea o definitiva)
Per l’esportazione di beni culturali indicati nell’elenco allegato al Regolamento (CE) n. 116/2009 (gli oggetti di interesse storico o artistico, quadri, oggetti d’antiquariato con più di 50 anni o reperti con più di 100 anni) il viaggiatore deve presentare in dogana una licenza di esportazione definitiva o temporanea rilasciata su formulario comunitario dall’Ufficio Esportazione del Ministero della Cultura unitamente all’attestato di libera circolazione o attestato di circolazione temporanea.
Ogni ulteriore notizia può essere richiesta a uno degli Uffici Esportazione del Ministero della Cultura.
Nel caso di strumenti musicali, si applicano anche le disposizioni della normativa CITES se gli oggetti contengono o sono prodotti con esemplari inclusi nella Convenzione di Washington.
Armi
In base alle norme di pubblica sicurezza è impedito l’ingresso sul territorio nazionale di qualsiasi tipo di arma da sparo, da taglio o arma impropria, salvo che queste non siano accompagnate da un regolare permesso rilasciato dagli Organi competenti della zona di residenza del viaggiatore. Nel caso in cui l’arma sia sprovvista di tale permesso, è possibile depositarla in dogana, in attesa del rilascio dell’autorizzazione da parte della Questura.
Medicinali
I farmaci possono essere importati a seguito del passeggero qualora il quantitativo sia compatibile con il soggiorno previsto in Italia e vi sia, almeno in lingua inglese, una regolare prescrizione medica, laddove prevista dalla normativa, che ne indichi preferibilmente la posologia, da esibire alle autorità sanitarie e doganali in caso di richiesta.
Merci contraffatte
I viaggiatori non possono introdurre o esportare nel/dal territorio nazionale merci contraffatte. Tale attività è punita secondo le norme previste dal Codice penale. Ogni viaggiatore è quindi tenuto ad accertare che le merci che introduce in Italia o che porta all’estero non violino diritti di proprietà intellettuale.
Sanzioni
Ai sensi dell'art. 5 i Il regolamento del Consiglio europeo del 14 luglio 2014 833/2014 è vietata l'esportazione di banconote in euro e valute di altri paesi dell'UE verso la Federazione Russa, tranne nei seguenti casi:
1. per le missioni diplomatiche, i consolati o le organizzazioni internazionali;
2. per uso personale di persone che viaggiano in Russia, e parenti che viaggiano con loro.
Anche se la pratica di prelevare denaro sotto controllo doganale in Italia non è stata particolarmente diffusa, si consiglia di portare con sé il denaro che si prevede di spendere.
Secondo l'Allegato XXI del Regolamento è vietato l'ingresso nell'Unione Europea ai veicoli immatricolati nella Federazione Russa con un numero totale di posti inferiore a 10.
Il divieto si applica indipendentemente dal fatto che il proprietario di un'auto russa abbia un permesso di soggiorno o la cittadinanza di uno dei paesi dell'UE.